STATUTO DEL CORPO CONSOLARE DI VENEZIA


Art. 1

Il Corpo Consolare di Venezia

Il Corpo Consolare di Venezia, le cui tradizioni risalgono a quelle dell'antico, celebra­to Corpo Diplomatico accreditato presso la Serenissima Repubblica di San Marco fino al 1797, annovera, quali membri di diritto, previa l'osservanza dell'art. 6 ultimo comma, i Consoli e Vice-consoli residenti a Venezia oltre a quelli che, residenti altrove, esten­dono la loro circoscrizione su province venete e hanno sede o ufficio consolare nel Triveneto. Ne fanno inoltre parte, senza diritto di voto, i Consoli che, in quiescenza dopo onorato servizio, richiedono di continuare la loro appartenenza al Corpo Consolare. Il Corpo Consolare è una libera associazione, ai sensi delle leggi della Repubblica Italiana, Paese ospitante, apolitica, aconfessionale, senza fini di lucro.


Art. 2

Sede ed Emblema

Il Corpo Consolare di Venezia ha sede presso l'Ufficio del Segretario Generale pro-tempore. L'emblema del Corpo Consolare di Venezia è rappresentato da un leone in campo rettangolare reggente un libro recante il motto: "Pax tibi Marce Evangelista meus".


Art. 3

Composizione

Organi del Corpo Consolare sono:

  • L'Assemblea

  • Il Decano

  • Il Consiglio di Decanato

  • Il Segretario Generale

  • Il Collegio dei Probiviri

I Consoli si dividono in quattro classi, a norma della Convenzione di Vienna:

  • Consoli Generali

  • Consoli

  • Vice-Consoli

  • Agenti Consolari


Art. 4

Precedenze

L'ordine di precedenza è stabilito in conformità al dettato dell'art.16 della Convenzio­ne di Vienna e cioè:

  • Le precedenze dei Capi-missione delle rispettive classi sono stabilite in relazione alladata del rilascio del primo exequatur. Qualora un Console venga promosso a un grado più elevato, vale la data dell'ultimo exequatur;

  • nell'ambito di ciascuna classe i consoli di carriera precedono i consoli onorari (consulesmissi);

  • i consoli titolari d'ufficio consolare precedono i non titolari della stessa categoria edella medesima classe.


Art. 5

Inizio della missione

All'inizio della sua missione il nuovo Console rende visita di cortesia al Decano e al Segretario Generale che gli daranno suggerimenti per gli opportuni primi contatti con i Colleghi e con le Autorità per le visite di consuetudine, di dovere e di cortesia. Ai Colleghi e alle Autorità il nuovo Console invierà una lettera di partecipazione dell'incarico conferitogli.


Art. 6

L’Assemblea del Corpo Consolare

Il Corpo Consolare si riunisce in assemblea, presieduta dal Decano, assistito dal Se­gretario Generale, d'ordinario almeno una volta all'anno o quando argomenti o problemi inerenti al suo normale e corretto funzionamento, ai rapporti con le Autorità e agli adempimenti del servizio affidato agli Uffici Consolari lo richiedano. Possono richiedere la convocazione dell'assemblea, segnalando la richiesta alla Segre­teria Generale, i Consoli con diritto di voto nel numero di almeno cinque. Spetta al Decano convocare l'Assemblea del Corpo Consolare con le procedure ade­guate perché sia garantito l'intervento del maggior numero degli aventi diritto. Hanno diritto di voto i Consoli Generali, i Consoli e i Vice-Consoli accreditati e in attività di servizio. I singoli Consoli possono delegare i rispettivi Vice-Consoli, se accreditati, ovvero altri Consoli. Nessun Console può ricevere più di due deleghe. Ogni Ufficio Consolare ha diritto a un solo voto. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Consoli aventi diritto ovvero in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Consoli aventi diritto. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Per la modifica dello Statuto è comunque necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consoli accreditati e in attività di servizio.

I Consoli, riuniti in assemblea, costituiscono il massimo organo deliberativo del Corpo Consolare. Spettano in particolare all'Assemblea: a) l'elezione del Decano b) l'elezione del Consiglio di Decanato c) l'elezione del Segretario Generale d) l'elezione dei Componenti il Collegio dei Probiviri e la determinazione delle quote annuali Perdono i diritti elettorali, sia attivi che passivi e sono cancellati dall'Albo i Consoli non in regola con il versamento delle quote previste.


Art. 7

Il Decano

Il Decano è la più alta autorità del Corpo Consolare, convoca e presiede le assemblee, rappresenta il Corpo Consolare presso le Autorità, assume tutte le iniziative intese alla salvaguardia e al prestigio dei Consoli accreditati. Il Decano viene eletto per la durata di due anni dall'Assemblea del Corpo Consolare. Il Decano, di concerto con il Consiglio di Decanato, nomina il Vice-Decano che lo sostituisce in caso di impossibilità o impedimento temporaneo e lo coadiuva nelle incombenze che il Decano gli delega. In caso di interruzione anticipata del mandato del Decano, il Vice-Decano provvederà alla convocazione dell'Assemblea per l'elezione di un nuovo Decano.


Art. 8

Il Consiglio di Decanato

Il Consiglio di Decanato, eletto dall'Assemblea del Corpo Consolare, che dura in carica due anni, è l'organo collegiale di collegamento tra l'Assemblea e il Decano e coadiuva quest'ultimo nell'espletamento dei compiti affidati al suo ufficio. Il Consiglio di Decanato è presieduto dal Decano ed è composto dal Decano stesso, dal Vice-Decano, dal Segretario Generale e da cinque consoli (dei quali preferibilmente due di carriera e tre onorari) aventi sede preferibilmente a Venezia e scelti fra i componenti che siano meglio indicati a ricoprire l'incarico, nel rispetto dell'esigenza di un'equa rappresentanza della Comunità internazionale. Il Consiglio di Decanato è convocato quando il Decano lo ritenga opportuno, ovvero da almeno tre componenti il Consiglio stesso.


Art. 9

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale assiste il Decano nei rapporti con le Autorità, tiene con queste gli opportuni contatti ed esegue gli incarichi e i compiti che il Decano gli affida. Nelle cerimonie ufficiali curerà che un settore riservato, immediatamente dopo l'Autorità di grado più elevato, sia destinato al Corpo Consolare nella sua collegialità. Farà in modo che alcuni Consoli intervengano alle manifestazioni e alle cerimonie più importanti. Il Segretario Generale viene eletto per la durata di due anni dall'Assemblea del Corpo Consolare. Al fine di meglio adempiere ai compiti affidatigli, il Segretario Generale può avvalersi della collaborazione occasionale o continuativa di altro o altri colleghi che egli può proporre al Consiglio di Decanato. Spetta al Segretario Generale il rimborso delle spese il cui importo verrà stabilito dall'Assemblea e ripartito fra tutti i Componenti del Corpo Consolare.


Art. 10

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri in attività di servizio, di cui uno con la qualifica di presidente, scelti fra i Consoli che abbiano grande prestigio e abbiano esercitato attività consolare a Venezia per almeno cinque anni. Il Collegio dovrà vigilare sul decoro e la dignità del Corpo Consolare e dei suoi singoli componenti, dirimendo qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i membri del Corpo Consolare e intervenire, soprattutto mediante opera di persuasione morale, nel caso che il comportamento di un componente del Corpo non sia conforme ai principi etici e alle tradizioni del Corpo Consolare. I Componenti del Collegio non possono avere alcuna carica nell'ambito del Corpo Consolare e durano in carica due anni.


Art. 11

Fondo Cassa

Il Fondo Cassa, amministrato dal Segretario Generale, è alimentato dalle quote annuali stabilite dell'Assemblea. I Consoli sono inoltre tenuti a rifondere sollecitamente le quote a loro carico delle manifestazioni organizzate dal Corpo Consolare.


Art. 12

Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle Convenzioni internazionali e consuetudini vigenti in materia.